Art. 3.
(Responsabilità civile).

      1. Al di fuori dei casi di cui al capo II, il magistrato che, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad esso conferite dalla

 

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legge, cagiona ad altri un danno ingiusto ai sensi del comma 2 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione della giustizia qualora, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione e in base alle norme e ai princìpi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'amministrazione che ha risarcito il terzo del danno cagionato dal magistrato si rivale agendo contro quest'ultimo ai sensi degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
      2. È danno ingiusto, agli effetti previsti dal comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il magistrato abbia commesso per dolo o per colpa grave. Costituiscono colpa grave:

          a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

          b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

          c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

          d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

      3. La proposizione dell'azione di cui al comma 1 non osta alla presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale e all'articolo 102 delle norme di cui al decreto legislativo 29 luglio 1989, n. 271, né alla presentazione della domanda di riparazione per l'errore giudiziario di cui all'articolo 645 del codice di procedura penale.
      4. Per il risarcimento del danno cagionato in conseguenza di un fatto costituente

 

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reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni si applicano gli articoli da 2043 a 2059 del codice civile, secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti e in ottemperanza all'articolo 28 della Costituzione. Per l'azione di regresso dello Stato che è tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato, si procede ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.